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La donazione di quotina: riflessioni pratiche

IMG_0124Date le conclusioni raggiunte nel precedente articolo, in ogni caso, laddove si intenda evitare il rischio di nullità dell’atto nel caso in cui prevalga l’orientamento giurisprudenziale dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sarà opportuno configurare l’atto come donazione obbligatoria e, dunque, priva di effetti traslativi immediati.
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, non può assolutamente escludersi la validità della donazione ad effetti traslativi immediati di quota su bene facente parte di una massa più ampia comune qualora intervengano tutti gli altri comproprietari, che, pur mantenendo le proprie rispettive quote di comproprietà, prendano atto di tale cessione, di modo che si formi una nuova e distinta comunione sui beni oggetto di cessione. Infatti, non può negarsi che i principi che regolano la comunione siano a tutela di interessi privati e come tali disponibili. In tal caso, si avrebbero due distinte comunioni: una che avrebbe ad oggetto il bene di cui si è disposto pro-quota, alla cui divisione sarebbero legittimati il cessionario e gli altri comproprietari escluso il cedente; l’altra inerente ai restanti beni oggetto di comunione, alla cui divisione sarebbero legittimati gli originari comproprietari escluso il cessionario.
Inoltre, sicuramente l’atto di disposizione, compresa la donazione, può essere compiuto da tutti i comproprietari con riferimento alla piena ed esclusiva proprietà di uno dei beni comuni.
Lo stesso risultato si può ottenere nel caso di donazione effettuata a favore di uno dei comproprietari di un bene, compreso nella massa comune, da parte di tutti gli altri comproprietari, in modo tale che il primo diventi proprietario esclusivo. Infatti, il bene esce dalla comunione (una sorta di estromissione) e diventa di proprietà esclusiva del cessionario, per cui non può essere incluso nella divisione e nei suoi confronti non opera il principio di retroattività di cui all’art. 757 c.c.
A questo punto non può non rilevarsi che questo risultato, sicuramente indiscutibile, può essere ottenuto anche attraverso alienazioni separate delle quote di ciascun partecipante, che non devono essere necessariamente contestuali.
Infine, pur volendo aderire alla tesi della Cassazione a Sezioni Unite, potrebbe parlarsi comunque di conversione del negozio nullo, prevista dall’art. 1424, visto che ci sono i requisiti di forma, c’è la continenza tra il negozio nullo e quello nel quale dovrebbe essere convertito e può ritenersi la volontà delle parti orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. Infatti, trattandosi di donazione e non di un contratto oneroso, è presumibile, in base all’id quod plerumque accidit, che il donante avrebbe comunque dato corso al suo spirito liberale; di regola, chi intende beneficiare è mosso dall’intento di procurare a costui il massimo vantaggio possibile.

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