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Donazione di quotina: critica alla tesi della Corte di Cassazione

Donazione di quotina

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale in esame vi sarebbero, pertanto, due distinte figure, entrambe annoverabili al paradigma della donazione di beni altrui, con esiti, tuttavia, diametralmente opposti.
Laddove la donazione come atto traslativo immediato della proprietà è nulla per difetto di causa, la figura della donazione con effetti obbligatori è valida ed efficace, purché l’altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 c.c.).
In merito all’annosa controversia in merito all’atto di disposizione della quota indivisa di un bene facente parte di una massa comune più ampia (c.d. quotina), inerente la possibilità del coerede di ritenersi titolare solo della quota ereditaria nel suo complesso ovvero di una quota su ciascun bene ereditario, la Cassazione aderisce alla tesi più rigorosa, escludendo che la quota sul singolo bene possa ritenersi compresa nel patrimonio del coerede prima della divisione.
A sostegno si richiama l’art. 757 c.c. che, ad avviso della Suprema Corte, impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del patrimonio del coerede, è equiparabile al bene altrui.
Una volta qualificata la quota in esame come bene altrui, è possibile per la Corte estendere alla donazione di quota sul singolo bene della massa comune le medesime conclusioni raggiunte in merito alla donazione di cosa altrui: tale donazione è, pertanto, ritenuta nulla per difetto di causa, qualora la quota sia donata come propria; mentre è ritenuta valida laddove sia conclusa in termini di donazione obbligatoria, con espressa assunzione in atto da parte del donante dell’obbligo di procurare l’acquisto.
Il ragionamento in esame si espone a critiche poiché si finisce per valutare una fattispecie attuale, l’atto di disposizione della quota, sicuramente produttiva di rilevanti ed attuali effetti giuridici per il donatario, alla stregua di un evento futuro e dall’esito incerto, la divisione. Inoltre, sul piano normativo, l’art. 1103 c.c. ha ammesso in via generale l’immediata efficacia traslativa dell’atto di disposizione della quota indivisa, senza peraltro porre alcuna deroga quanto alla cessione della quota su un singolo bene fra quelli comuni.
L’art. 757 c.c. non va dunque sopravvalutato, in quanto, secondo autorevole dottrina, la circostanza che a seguito della divisione ciascun partecipante è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, non toglie che, nelle more della divisione, il cessionario della quota diviene comproprietario del bene in vece del suo dante causa.
D’altra parte si potrebbe giungere allo scioglimento della comunione anche attraverso atti diversi dalla divisione: infatti, è possibile che, trattandosi di bene indivisibile, il cessionario riceva soltanto una somma in danaro e che l’intero bene comune sia assegnato ad altro partecipante o venduto all’incanto.
Certamente, tuttavia, ciò non autorizza a ritenere che l’atto di disposizione della quota non abbia efficacia reale immediata.

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