Interessi passivi e mutui
La normativa vigente riconosce la detrazione degli interessi passivi, in dipendenza di un contratto di mutuo garantito da ipoteca su immobili, che deve essere:
- stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto (con esclusione del caso in cui l’originario contratto sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati);
- erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.
L’immobile deve inoltre essere destinato dall’acquirente ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Il mancato utilizzo dell’immobile come abitazione principale causa la decadenza dai benefici. La decadenza non si applica nel caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l’immobile non venga locato.
La detrazione in oggetto si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del Codice Civile dal 1° gennaio 1998.
La detrazione è possibile fino a concorrenza dell’imposta dovuta e sull’importo complessivo degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, se questo non è superiore a 4.000 euro.
Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri è pari a € 760 (19% di € 4.000).Gli interessi passivi sui mutui sono detraibili in proporzione al costo dell’abitazione. In particolare, nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare della somma del valore dell’immobile che è stato indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori.
Non vengono considerati oneri accessori le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo (circolare n. 15/E/2005)
Le spese di intermediazione immobiliare sono invece detraibili al 19% per un importo massimo di 1.000 euro. Nel caso in cui tali spese vengano sostenute prima del rogito è obbligatoria la registrazione del compromesso.
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