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La rappresentazione: ambito applicativo dell’art. 468 c.c.

IMG_0125La questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell’istituto della rappresentazione ha formato oggetto di esame in dottrina ed in giurisprudenza.
L’istituto della rappresentazione è disciplinato dall’art. 467 c.c., secondo cui la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Ciò che interessa ai fini della trattazione in esame è, tuttavia, l’art. 468 c.c., il quale afferma che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Il principale problema è se la predetta norma comprenda come rappresentati soltanto i figli nonché i fratelli e le sorelle del de cuius o anche i suoi nipoti ex filio ed ex fratre.
Secondo parte della dottrina (Capozzi, Azzariti-Martinez, Giannattasio), la rappresentazione è istituto eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva.
Altra parte della dottrina (Bianca, Cicu, Vettori) e la giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Milano, 24 novembre 1992; Corte d’Appello di Messina n. 446/2003) seguono, invece, l’interpretazione estensiva sulla base della ratio legis: la rappresentazione non risponde più alla finalità di preservare la destinazione del patrimonio del de cuius nell’ambito della famiglia originaria di appartenenza, ma a quella di tutelare la famiglia del mancato successore. Infatti, l’art. 468 prevede che la rappresentazione abbia luogo in favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che necessariamente il rappresentato debba essere figlio o fratello del defunto. L’elencazione dei soggetti rappresentati della norma in esame non sarebbe, dunque, tassativa, altrimenti si avrebbe un’ingiustificata distinzione tra successione legittima e successione testamentaria (solo la successione legittima avrebbe luogo in infinito).
Al fine di una trattazione esaustiva, è opportuno segnalare la tesi intermedia, assolutamente minoritaria, la quale asserisce che la volontà del de cuius è rispettata qualora il testatore abbia istituito tutti i nipoti.
La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, 28 ottobre 2009, n. 22840, ha dato alla questione risposta univoca, dirimendo l’annosa controversia nel senso della non estensibilità dell’istituto oltre i casi previsti dall’art. 468 c.c.: “l’art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio”. Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva sentenza della Corte di Cassazione, II Sezione Civile, n. 30551/2011.

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Commenti (2)

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    Carlo

    |

    La rappresentazione riguarda anche i figli del/coniuge premorto al decuius ?

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      Enrico Marchetti

      |

      La rappresentazione riguarda i discendenti (anche adottivi) del de cuius e i discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius stesso.

Commenti chiusi

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