La donazione di quotina: riflessioni pratiche
Date le conclusioni raggiunte nel precedente articolo, in ogni caso, laddove si intenda evitare il rischio di nullità dell’atto nel caso in cui prevalga l’orientamento giurisprudenziale dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sarà opportuno configurare l’atto come donazione obbligatoria e, dunque, priva di effetti traslativi immediati.
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, non può assolutamente escludersi la validità della donazione ad effetti traslativi immediati di quota su bene facente parte di una massa più ampia comune qualora intervengano tutti gli altri comproprietari, che, pur mantenendo le proprie rispettive quote di comproprietà, prendano atto di tale cessione, di modo che si formi una nuova e distinta comunione sui beni oggetto di cessione. Infatti, non può negarsi che i principi che regolano la comunione siano a tutela di interessi privati e come tali disponibili. In tal caso, si avrebbero due distinte comunioni: una che avrebbe ad oggetto il bene di cui si è disposto pro-quota, alla cui divisione sarebbero legittimati il cessionario e gli altri comproprietari escluso il cedente; l’altra inerente ai restanti beni oggetto di comunione, alla cui divisione sarebbero legittimati gli originari comproprietari escluso il cessionario.